Accordo di sospensione debiti delle PMI - BCC Roma aderisce anche all'integrazione
Adesione all'integrazione dell'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio. L'accordo é stato sottoscritto nell'agosto 2009 tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Abi e altre associazioni di rappresentanza delle imprese per dare respiro finanziario alle aziende in difficoltà nell'attuale fase congiunturale.
L'Accordo
Prevede tre specifiche misure in favore delle Piccole Medie Imprese:
sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo di durata superiore a 18 mesi
sospensione per 12 ovvero 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare
allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti
allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB a breve termine, perfezionato con o senza cambiali
operazione di sospensione di 12 mesi della quota capitale delle rate di finanziamento a medio e lungo termine assistiti da rilascio di cambiali in essere alla data del 23 dicembre 2009
applicazione dei benefici ai finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale. Questi finanziamenti possono essere oggetto di sospensione/allungamento a condizione che:
a) la norma di incentivazione sia compresa nell’elenco predisposto e aggiornato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
b) non debba essere modificato il piano originario di erogazione dei contributi pubblici per effetto della sospensione/allungamento.
I destinatari delle facilitazioni Piccole Medie Imprese - con adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale - che a causa della crisi presentino:
temporanee difficoltà finanziarie
che alla data del 30 settembre 2008 avessero esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis” cioé non presentassero posizioni classificate come "scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, "incaglio", "ristrutturate", "in sofferenza”
che al momento della presentazione della domanda di sospensione non presentino posizioni debitorie classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza", ovvero posizioni con rate scadute non pagate, anche parzialmente, da oltre 180 giorni.
L'ambito di applicazione di queste facilitazioni é limitato ai finanziamenti richiesti per l'esercizio dell'attività d'impresa e/o per la gestione aziendale.
L’operazione di allungamento dei termini non comporta aumento dei tassi di interesse rispetto al contratto originario né applicazione di spese di istruttoria o commissioni (previsto solo il rimborso di eventuali spese vive sostenute dalla banca nei confronti di terzi ad esempio spese notarili per eventuale atto di riforma).
Il meccanismo prevede la traslazione del piano di ammortamento con aumento della durata del finanziamento pari a massimo un anno.
L'allungamento delle scadenze avrà effetto su ogni singola operazione.
L’accordo stabilisce anche la possibilità, per le banche aderenti, di prevedere appositi finanziamenti per le imprese che realizzano processi di rafforzamento patrimoniale, pari a un multiplo dell’aumento di capitale effettivamente versato dai soci.
Condizioni di ammissibilità Possono essere ammesse alla procedura tutte le imprese che ricadono nella definizione di PMI, vale a dire quelle che presentano le seguenti caratteristiche:
fino a 250 dipendenti
fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure totale attivo di bilancio annuo fino a 43 milioni di euro)
In linea generale, devono invece intendersi sicuramente escluse dall’applicazione della sospensione le seguenti casistiche:
mutui o anticipazioni a breve termine accesi successivamente al 3 agosto 2009 (data sottoscrizione Avviso)
mutui (con durata originaria sino a 18 mesi) e anticipazioni a breve termine in essere alla data del 3 agosto 2009 (data sottoscrizione Avviso)
mutui richiesti per finalità non aziendali (es.: mutui per acquisto abitazione)
mutui agevolati con contributi in conto interessi o capitale (tipo “Prestito d’Onore” ex Legge Regione Lazio n. 19/99)
finanziamenti assistiti da contributi in conto interessi erogati da Artigiancassa
mutui edilizi che siano ancora in pre-ammortamento
operazioni agevolate realizzate secondo la tecnica dello sconto delle cambiali
Possono invece essere inclusi i finanziamenti concessi ai sensi di specifiche convenzioni stipulate con Enti che prestano garanzia solo previa presentazione da parte del cliente di specifica comunicazione scritta da parte dell’Ente stesso di adesione alla sospensione.