Reclami, ricorsi e conciliazioni
Modalità di inoltro dei reclami
I clienti possono formulare un reclamo in forma scritta inviando una lettera, una pec o una e-mail ai seguenti recapiti:
Direzione Legale
Servizio Reclami
Viale dell’ Oceano Indiano, 13/C – 00144 Roma
PEC: 08327.reclami@actaliscertymail.it
E-mail reclami@roma.bcc.it
Il reclamo può essere presentato anche presso l'agenzia di competenza, che provvederà a trasmetterli al Servizio Reclami.
Modalità di gestione e di risposta ai reclami
Poniamo la massima attenzione ai reclami della nostra clientela, al fine di risolvere, in modo rapido ed efficiente, eventuali motivi di insoddisfazione e per migliorare costantemente la qualità dei servizi. In merito ai dati quantitativi dei reclami ricevuti, pubblichiamo annualmente un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami.
Provvediamo a rispondere ai reclami non appena terminati i necessari accertamenti e comunque entro i seguenti termini:
- 60 giorni (reclamo inerente prodotti e servizi bancari e finanziari),
- 60 giorni (reclamo inerente servizi di investimento),
- 45 giorni (reclamo inerente servizi assicurativi),
- 15 giorni (reclamo inerente servizi di pagamento). In quest’ultimo caso, in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro i 15 giorni lavorativi, invia una prima risposta indicando le ragioni del differimento della risposta definitiva al reclamo e specificando il termine entro il quale fornirà la risposta definitiva. In ogni caso il termine per il riscontro definitivo non supera i 35 giorni lavorativi.
Il cliente che non dovesse ritenersi soddisfatto della nostra risposta al suo reclamo, ha diritto di ricorrere a qualunque forma di risoluzione giudiziale o stragiudiziale della controversia.
- Controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari
• all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): i) se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell' 1.1.2009; ii) nel limite di 200.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; iii) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi.
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro www.arbitrobancariofinanziario.it
• al Conciliatore Bancario-Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;
• ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile su www.giustizia.it
- Controversie inerenti servizi e attività d’investimento
• all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013).
Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.acf.consob.it
• ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul www.giustizia.it
- Controversie inerenti l’intermediazione assicurativa
• Alle COMPAGNIE ASSICURATIVE - per quanto concerne la gestione del rapporto contrattuale, l’effettività della prestazione, la quantificazione ed erogazione delle somme dovute.
Per maggiori informazioni si possono consultare i siti delle Compagnie Assicurative di prodotto.
• all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili su www.ivass.it. Restano esclusi dalla competenza dell’Ivass, le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per le quali vale invece la competenza di cui al precedente punto 2) in materia di servizi e attività di investimento.
• ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.